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Analisi Giuridica dei Prediction Market: Il Caso Polymarket

  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Articolo a cura di Carlo Matarazzo

Revisionato da Guya Scaringi

La nascita di un nuovo modello finanziario

Negli ultimi anni, la diffusione del gioco d’azzardo, combinata all’evoluzione dei mercati finanziari, specialmente grazie al fenomeno del Fintech, ha creato nuove fattispecie ibride difficilmente inquadrabili nei classici modelli del diritto civile e della regolamentazione dei marcati.

Proprio in questo ambito, i c.d. Prediction Market emergono come evoluzione, o meglio, rivoluzione dei tradizionali modelli delle scommesse online, inquadrandosi come una delle manifestazioni più interessanti del mondo della Decentrilized Finance (DeFi). Il volume d’affari, in crescita anno dopo anno, ha raggiunto circa i $63.5B nel 2025, riuscendo a moltiplicare, in solo un anno, di circa 4 volte il valore del mercato.

La principale sfida che riguarda questo mercato è l’inquadramento giuridico degli strumenti utilizzati sulle piattaforme: la differenziazione tra mere scommesse e strumenti finanziari derivati, infatti, ricopre sia la liceità del negozio che la tutela del risparmiatore.

Anatomia e inquadramento giuridico

Il primo passo per poter capire come inquadrare questa tipologia di derivati si basa, prima di tutto, sulla tipologia di piattaforma e il suo funzionamento. A differenza dei bookmaker tradizionali (es. delle classiche piattaforme di betting online), che agiscono come controparte dell’operazione assumendo il rischio di banco (cd. House risk), Polymarket opera come un’infrastruttura neutrale, che opera principalmente per i ruoli di clearing e settlement, delegando l’esecuzione e la custodia dei fondi a dei protocolli crittografici automatizzati (Smart Contracts).

Il modello adottato da Polymarket si inquadra quindi come una sorta di ibrido definito “Hybrid-Decentralized Central Limit Order Book”. In particolare, lo standard di firma EIP-712 permette all’utente di firmare un messaggio (es. “Compra 100 quote YES a 0.60 USDC”) conferendo allo smart contract una delega a operare sui fondi custoditi nel proprio wallet, ma solo secondo le condizioni di prezzo specificate nel messaggio stesso. Dal punto di vista giuridico, questo meccanismo configura un mandato ad alienare o acquistare condizionato sospensivamente all’evento del cd. Matching (quando il prezzo di acquisto o di vendita è possibile sul mercato).

Dato che l’utente mantiene il controllo dell’intera operazione, si può escludere la qualificazione del gestore come depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c.; ciò differenzia la piattaforma da un exchange centralizzato.

Conditional Tokens Framework

In ogni caso, l’aspetto sicuramente più importante della piattaforma Polymarket è il cd. Conditional Tokens Framework (CTF), sviluppato da Gnosis. Questo standard consente la creazione di asset digitali la cui esistenza e, soprattutto, il cui valore, sono legati all’avverarsi di condizioni future e incerte.

Il meccanismo di creazione del valore segue una logica “binaria”: ogni mercato è infatti generato dalla scissione di un’unità di collaterale (USDC) in due posizioni contrastanti. Quando viene depositato 1 USDC, il protocollo “conia” e gli assegna una quota “YES” e una quota “No”.

L’aspetto fondamentale è che il valore delle quote, in qualsiasi momento prima della risoluzione, deve eguagliare l’unità di collaterale sottostante (Quindi, il valore della quota YES, sommato al valore della quota NO deve essere uguale a 1 USDC).

Quindi il possessore del token YES non vanta un diritto di credito verso la piattaforma, bensì un diritto reale su una quota del deposito di garanzia, che può essere esercitato condizionatamente all’esito dell’evento.

Universal Market Access: il terzo arbitratore

Un aspetto che solleva particolari perplessità giuridiche riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie della piattaforma, affidato al protocollo “UMA” (Universal Market Access). Infatti, mentre nei contratti l’avveramento della condizione è solitamente un fatto oggettivo o accertato da un terzo arbitratore (ex art. 1349 c.c.), nella blockchain ciò richiede un modello per l’accertamento della verità basato su incentivi economici e teoria dei giochi, che può essere inquadrata come una forma di arbitraggio basata su quattro fasi: i) Asserzione, in cui un Proposer dichiara l’esito e si deposita una cauzione; ii) Periodo di contestazione (Liveness Period), in cui chiunque può contestare l’esito depositando una contro-cauzione; iii) silenzio-assenso, che si applica in caso di mancata contestazione; iv) disputa e voto, che avviene in caso di contestazione, in cui i detentori del token agiscono come una giuria popolare.

Sotto il profilo giuridico, il bond versato dal Proposer e dal Disputer assume la natura la clausola penale o di un deposito cauzionale a garanzia della veridicità della dichiarazione. Il sistema prova a garantire la fede pubblica attraverso una minaccia della perdita economica, creando tuttavia dei problemi di legittimità non indifferenti: la mancanza di un soggetto giuridico imputabile rende l’eventuale tutela giurisdizionale, in caso di necessità, estremamente ardua.

Qualificazione Giuridica

 La qualificazione giuridica dei Prediction Market rappresenta sicuramente l’aspetto più importante dell’intera analisi. La distinzione tra scommessa e strumento finanziario, infatti, determina l’applicabilità di regimi sanzionatori opposti.

Nell’ordinamento italiano, la scommessa è tradizionalmente vista in maniera negativa. L’art. 1933 c.c. nega l’azione per il pagamento dei debiti di gioco a meno che non si tratti di scommesse su competizioni sportive o corse autorizzate; inoltre, l’organizzazione di scommesse in assenza di concessione è reato ai sensi dell’art. 4 della l. 401/1989.

I detrattori dei mercati predittivi sostengono che puntare sull’esito delle elezioni presidenziali USA o sulla decisione della FED non differisca dal puntare su una partita di calcio, dato che in entrambi i casi vi è un’alea e un trasferimento della ricchezza dipendente da tale alea. Tuttavia, parte della dottrina ha da tempo evidenziato l’insufficienza del criterio dell’alea per distinguere il gioco dalla finanza; anche l’assicurazione e il derivato sono contratti aleatori, ma la vera distinzione risiede nella causa del contratto:

  • Causa ludica: l’alea è artificialmente creata dalle parti per fini di intrattenimento; quindi, il rischio non preesiste al contratto

  • Causa Assicurativa/Finanziaria: l’alea preesiste nella sfera giuridica ed economica dei contraenti, quindi il contratto serve a trasferire, gestire o coprire tale rischio.

I contratti scambiati su Polymarket replicano la struttura finanziaria delle opzioni digitali: pagamento di un importo fisso (1 USDC) al verificarsi dell’evento, in caso contrario, il pagamento sarà uguale a zero.

La Direttiva MiFID II, recepita nel TUF, definisce gli strumenti finanziari nell’allegato I, Sezione C. In particolare:

  • Sezione C(4): Derivati su valute, tassi di interesse, ecc

  • Sezione C(10): Contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o "altre statistiche economiche ufficiali", che siano regolati in contanti.

Il dubbio interpretativo è se un evento politico possa rientrare nella nozione di “altra statistica economica” o se esista una categoria implicita di derivati atipici. L’orientamento dell’ESMA e delle autorità nazionali (CONSOB inclusa) è stato restrittivo, tenendo a escludere i sottostanti non prettamente finanziari.

Gli sviluppi negli USA

Uno sguardo sicuramente utile per capire la traiettoria evolutiva della futura qualificazione giuridica si può ottenere analizzando le decisioni delle corti federali nel caso Kalshi negli Stati Uniti d’America. La CFTC si è infatti storicamente scontrata con i prediction market, sanzionando Polymarket nel 2022 per operatività senza licenza di Swap Execution Facility (SEF). Tuttavia, il caso KalshiEx LLC ha introdotto delle importanti novità. La piattaforma Kalshi, un exchange regolato, ha proposto contratti sull’esito delle elezioni e sul controllo del Congresso; la CFTC ha tentato di bloccare suddetti contratti invocando la “Gaming Rule”, sostenendo che tali contratti fossero contrari all’interesse pubblico. Tuttavia, nel settembre 2024, le corti federali hanno dato ragione a Kalshi, con una ratio decidendi non indifferente:

  • La CFTC non ha il potere di vietare contratti solo perché “assomigliano” al gioco d’azzardo, se rispettano la definizione formale di commodity option o swap;

  • Gli eventi politici, avendo conseguenze economiche dirette, rendono i contratti su di essi strumenti legittimi di hedging.

Queste decisioni hanno creato il cd. Kalshi Precedent, che ha permesso a Polymarket di rientrare nel mercato USA attraverso strutture intermediate regolamentate (acquisizione di QCEX. Sebbene questa decisione non riguardi il mercato Europeo, l’argomentazione economica sulla “funzione di copertura” rimane valida e potrebbe influenzare l’interpretazione della Sezione C(10) della Direttiva MiFID II

Quadro Regolatorio Europeo

Mentre gli USA sembrano aver intrapreso la strada della regolamentazione dei prediction markets come derivati, l’Europa si trova in una fase particolarmente complessa generata dall’intersezione tra la vecchia disciplina MiFID II e il nuovo Regolamento MiCA.

Il Regolamento 2023/1114 (MiCA), disciplina infatti l’emissione e la negoziazione dei crypto-asset; tuttavia, l’art. 2 indica un’esclusione fondamentale, stabilendo come il MiCA non si applichi ai crypto-asset che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II.

Quindi, se i token YES/NO vengono considerati come derivati, allora sono esclusi dal MiCA, ricadendo completamente nell’ambito di applicazione del MiFID II; se invece si nega la natura finanziaria, questi ricadrebbero nella categoria residuale dei crypto-asset indicata dal MiCA.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la prevenzione degli abusi del mercato. I mercati predittivi, a causa della loro natura, sono intrinsecamente esposti a rischi di manipolazione e insider trading. La tutela del consumatore, anche in questo caso, dipende dalla natura dei token. Inquadrarli come strumenti finanziari permetterebbe di applicare la MAR (Reg. 596/2014), con la previsione di sanzioni penali; la qualificazione come crypto-asset, invece, permetterebbe l’applicabilità del Titolo VI del MiCA (artt. 87-92), che introduce divieti analoghi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Data la natura decentralizzata della piattaforma, la sfida principale rimane l’enforcement. L’art. 92 MiCA impone infatti ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) di dotarsi di servizi di sorveglianza per rilevare abusi; tuttavia, l’interazione attraverso smart contracts, oltre alla successiva assenza di un intermediario, rende inapplicabile la norma.

Profili Civilistici

Spostandoci sul panorama italiano, dobbiamo analizzare la possibilità per questi contratti di trovare tutela giurisdizionale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8770/2020, ha stabilito il principio della razionalità dell’alea per i derivati. Un contratto aleatorio è in questo caso meritevole di tutela solo se l’alea è misurabile e razionale; quindi, le parti devono essere messe in condizioni tali da poter comprendere gli scenari probabilistici.

Successivamente, con la sentenza S.U. n. 5657/2023, che ha affrontato il tema dei derivati impliciti, la Corte ha ribadito che la meritevolezza ex art. 1322 c.c. va vagliata sulla base della causa concreta.

Applicando questi standard a Polymarket vediamo che:

  • Razionalità dell’alea: risulta conforme, dato che il prezzo di un token sulla piattaforma (es. 0.60 USDC) rappresenta direttamente la probabilità stimata dal mercato del verificarsi di un determinato evento (60%).

  • Causa concreta e meritevolezza: in questo caso l’utilizzo dell’utente si potrebbe differenziare tra causa ludica e strumento finanziario.

Tuttavia, un aspetto importante è identificabile nella responsabilità civile in caso di patologia del contratto: se l’oracolo UMA (indicato precedentemente) emana un verdetto errato, bisogna poter identificare il soggetto che risponde del danno.

Partendo con l’analisi della piattaforma, Polymarket si dichiara una mera interfaccia; tuttavia, la giurisprudenza sul Product Liability e sulla responsabilità del gestore della piattaforma potrebbe configurare una sorta di culpa in eligendo per aver utilizzato un modello inaffidabile.

Per quanto riguarda l’oracolo, essendo un’organizzazione autonoma decentrata, potrebbe rientrare nella qualificazione di associazione non riconosciuta, che comporterebbe la responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto della DAO (art. 38 c.c.), potenzialmente inclusi i votanti o gli sviluppatori.

Certamente si potrebbe argomentare che l’errore dell’oracolo costituisca un vizio della determinazione dell’oggetto del contratto (art. 1349 c.c.). Se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea, essa è impugnabile; ma la domanda rimane: come si impugna una transazione immutabile su blockchain?

Conclusioni

Dall’analisi condotta risulta evidente che i Prediction Markets non sono inquadrabili come semplici casinò, bensì come infrastrutture finanziare complesse che svolgono funzioni di price discovery e hedging che richiedono tutele specifiche; tuttavia, l’attuale quadro normativo italiano ed europeo rappresentano lacune evidenti per queste tipologie di fattispecie complesse. La giurisprudenza americana offre uno spunto interessante che potrebbe, in futuro, influenzare il legislatore europeo nella futura regolamentazione di questi strumenti: regolamentare gli Event Contracts come una classe speciale di derivati, sottoposti a una supervisione di mercato per prevenire manipolazioni, ma legittimati nella loro funzione economica.



Bibliografia

 

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