Gli accordi prematrimoniali in prospettiva comparata
- advocacylitigation
- 17 ott
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 2 giorni fa
Articolo a cura di Dario Gregorini
Revisione a cura di Francesca Russo
Introduzione
Gli accordi prematrimoniali sono pattuizioni attraverso cui vengono preventivamente regolati i rapporti patrimoniali tra futuri coniugi, oltre che le conseguenze economiche in caso di separazione o divorzio. Negli ultimi decenni, questi strumenti giuridici hanno ricoperto un ruolo cruciale ai fini della divisione patrimoniale in ambito post-coniugale. Ad oggi, tuttavia, la loro efficacia resta fortemente condizionata da differenti concezioni di principi come l’autonomia contrattuale e la natura inderogabile dei diritti familiari.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415) ha rivisitato i fondamenti di tali accordi, affermando che un patto stipulato tra coniugi in previsione di un’eventuale separazione può considerarsi valido in quanto “contratto atipico con condizione sospensiva lecita”, purché non comporti una rinuncia al diritto al mantenimento o agli alimenti. La pronuncia della Corte – dal carattere quasi pionieristico – colloca dunque l’Italia all’interno di una più ampia tendenza europea di graduale, seppur crescente, accettazione degli accordi prematrimoniali, rimarcando altresì la necessità di operare un confronto con il paradigma contrattuale consolidato negli Stati Uniti.
L'Italia. il superamento della tradizionale ostilità
In passato, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo mostrato una certa diffidenza verso gli accordi prematrimoniali, lasciando uno spazio assai ridotto all’autonomia contrattuale della coppia. In origine, infatti, tali pattuizioni erano ritenute contrarie all’ordine pubblico, poiché astrattamente idonee a compromettere la natura inderogabile di diritti e obblighi derivanti dal matrimonio ai sensi dell’art.160 c.c.. Nonostante ciò, negli ultimi anni la giurisprudenza ha adottato una linea maggiormente permissiva, riconoscendo validità a pattuizioni condizionate relative a restituzioni di somme o ad accordi successivi alla crisi, purché soggetti a un controllo da parte dell’autorità giudiziaria. In tal senso, nel luglio 2025 la Corte di Cassazione ha compiuto un altro passo significativo, pronunciandosi su un accordo stipulato nel 2011 con cui un coniuge si obbligava a trasferire una somma di denaro all’altro in caso di separazione. Gli ermellini, inquadrandola come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., hanno dunque ritenuto valida tale pattuizione, specificando inoltre che la previsione di un trasferimento di proprietà “in caso di separazione” non integra una causa illecita, bensì una condizione sospensiva lecita: la separazione, infatti, fa sì che si producano gli effetti dell’accordo, ma rimane estranea alla funzione economico-sociale che giustifica il rapporto contrattuale.
Resta ferma, tuttavia, l’inammissibilità dei patti di rinuncia al mantenimento, così come l’impossibilità di incidere sui diritti dei figli, che devono essere accertati e tutelati dal giudice. L’esame in sede giudiziale si limita, dunque, a un controllo esterno di conformità alle norme inderogabili e all’ordine pubblico. Risulta pertanto evidente come, impostando tale sistema, la Corte abbia compiuto un passo decisivo verso il riconoscimento dell’efficacia giuridica degli accordi patrimoniali stipulati ex ante tra coniugi.
Il paradigma statunitense
D’altra parte, il principio di autonomia contrattuale assume una connotazione più ampia nella disciplina statunitense degli accordi prematrimoniali - i cosiddetti prenuptial agreements. In particolare, questi possono essere volti a regolare non solo un’eventuale divisione dei beni in caso di separazione o divorzio, ma includere anche disposizioni legate alla sfera successoria, come la costituzione di trust familiari, o pattuire limitazioni del diritto al mantenimento, purché rispettino criteri – eventualmente valutati in sede giudiziale – tra cui full and fair disclosure e voluntariness. Gli accordi prematrimoniali non sono disciplinati a livello federale: gran parte degli stati ha adottato l’Uniform Premarital Agreement Act (UPAA) del 1983, nonché l’Uniform Premarital and Marital Agreements Act (UPMAA) del 2012, entrambi redatti dalla Uniform Law Commission, organismo non profit volto ad armonizzare la legislazione tra i vari ordinamenti statali.
Il divario tra paradigma europeo e statunitense non è, tuttavia, incolmabile: anche negli Stati Uniti le disposizioni relative all’affidamento dei figli sono considerate inderogabili. D’altra parte, come già anticipato, le clausole di rinuncia al mantenimento sono generalmente ammesse, ma possono essere invalidate in sede di esecuzione qualora compromettano in misura sproporzionata la stabilità economica di uno dei coniugi. Quanto alle formalità, è generalmente richiesta la forma scritta, mentre consulenza legale e autenticazione notarile – pur non sempre obbligatorie – costituiscono ormai la best practice.
Il panorama giuridico europeo
Storicamente, nel Regno Unito gli accordi prematrimoniali erano ritenuti contrari all’ordine pubblico, poiché potenzialmente lesivi dell’istituto del matrimonio. Tuttavia, la sentenza Radmacher v Granatino [2010] UKSC 42 ha segnato un punto di svolta, affermando che i giudici devono attribuire rilevanza determinante a tali accordi quando liberamente stipulati da parti consapevoli delle loro implicazioni. Sebbene il novero dei criteri da applicare per validare l’accordo sia ancora indefinito, l’autonomia contrattuale in ambito coniugale ha ormai ricevuto un ampio riconoscimento.
Diversamente, il diritto francese inquadra gli accordi prematrimoniali nel sistema del contrat de mariage, stipulato dinanzi a un notaio. Nell’ambito di tali pattuizioni, i coniugi possono optare tra diversi regimi patrimoniali (comunione, separazione e comunione degli incrementi), con possibilità di modificarne la scelta durante il matrimonio, previa autorizzazione giudiziale. Quando vi sono accordi la cui legittimità risulta dubbia, l’equità riferita al singolo caso non è considerata prioritaria: i giudici si concentrano piuttosto sul rispetto delle formalità e dei regimi previsti dalla legge.
Il diritto tedesco, infine, riconosce generale validità agli Eheverträge, ossia accordi matrimoniali mediante i quali i coniugi possono regolare i rapporti patrimoniali e derogare al regime legale di “comunione degli incrementi” o “del plusvalore” (Zugewinngemeinschaft). Con tali patti, le parti possono, ad esempio, optare per la separazione dei beni (Gütertrennung) o modificare determinati aspetti del regime prescelto. La libertà contrattuale in materia rimane, tuttavia, limitata: la giurisprudenza della Corte di giustizia federale ritiene infatti invalide le clausole che comportino una evidente sproporzione o ledano principi giuridici fondamentali. Non deve dunque sorprendere il fatto che il controllo giudiziale rivesta un ruolo essenziale nell’evitare squilibri contrattuali.
Considerati inoltre i possibili conflitti di diritto internazionale privato tra tali discipline, l’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2016/1103, volto ad armonizzare le norme in materia di conflitti di leggi e competenza giurisdizionale relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, rafforzandone così la prevedibilità per le coppie transfrontaliere.
Considerazioni finali
La decisione della Corte di Cassazione ha ridotto il divario tra l’Italia e gli ordinamenti europei, segnalando la volontà di aprirsi a una più ampia autonomia contrattuale, pur mantenendo saldi i valori tradizionali del diritto di famiglia. Da un punto di vista empirico, ciò potrà verosimilmente favorire un incremento delle soluzioni negoziate, specialmente nei matrimoni transnazionali, nei quali le clausole di scelta del foro competente e delle norme da applicare in caso sorgano controversie interagiscono con il diritto internazionale privato dell’UE. La pronuncia della Corte potrebbe altresì stimolare un intervento legislativo già da tempo auspicato, così da allineare finalmente l’Italia agli altri modelli europei e a quello statunitense.
Bibliografia
1. G. Ferrando, Il diritto di famiglia (Zanichelli, 2021).
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415.
3. Codice civile (Italia), art. 160.
4. Cass. civ., Sez. III, sent. 21 agosto 2013, n. 19304.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. 20 agosto 2014, n. 18066.
6. Codice civile (Italia), art. 1322.
7. Uniform Premarital Agreement Act, 9B U.L.A. 369 (1983).
8. Uniform Premarital and Marital Agreements Act, 9C U.L.A. 13 (2012), § 9.
9. Radmacher v Granatino [2010] UKSC 42.
10. Code civil (Francia), artt. 1387 ss.
11. BGB § 1408; BVerfG, 6 febbraio 2001, 1 BvR 12/92.
12. Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio.

Commenti