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Il processo penale mediatico

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 1 giorno fa

Articolo a cura di Martina Pinotti

Revisionato da Giulia Maffeis

Introduzione

L’espressione “processo mediatico” si compone di due termini: il primo indica una serie continua e progressiva di atti, in questo caso giudiziali, il cui obiettivo è raggiungere un certo risultato, che nel processo penale è l’accertamento della responsabilità da reato. Il secondo, invece, fa riferimento ai mass media, ovvero quei mezzi di comunicazione mediante i quali èpossibile diffondere un messaggio ad una pluralità indistinta di destinatari.

La dottrina spesso definisce il processo mediatico come un secundum processo; quindi, con questa locuzione si intende designare convenzionalmente la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell’informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l’intento espresso o implicito di pervenire all’accertamento delle responsabilità penali davanti all’audience.

Quindi nell’ambito di un processo penale, si sviluppa un parallelo processo mediatico nel momento in cui gli operatori dell’informazione riportano al pubblico la successione oggettiva dei fattiaccompagnando la propria ricostruzione soggettiva e cercando autonomamente di individuare il colpevole o i colpevoli.

Il problema nasce in questa fase perché la ricostruzione mediatica è spesso molto lontana e diversa da quella che viene fatta all’interno delle aule di tribunale: cambiano le regole da rispettare, i tempi processuali, il tono adoperato e le garanzie assicurate. Di fatti, il processo mediatico trasmette in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso. Si impossessa di schemi, riti e tesi tipicamente processuali che vengono riprodotti con i tempi, le modalità e il linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale.

Legate alle problematiche del processo mediatico emergono immediatamente tre conseguenze: inizialmente si verifica una forte influenza sull’opinione pubblica che è portata a sviluppare il proprio giudizio sulla base di quello che viene affermato dai mass media. Successivamente anche il processo penale ordinario è condizionato da quello mediatico. Infine, è l’imputato a risentire maggiormente dell’influenza del processo mediatico a causa della violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

L'influenza sull'opinione pubblica

I fatti del processo mediatico influenzano inesorabilmente l’opinione pubblica ed il radicamento in essa di tali fatti può creare un dannoso scompiglio. Impedendo la comprensione sociale delle sentenze emesse dalla giurisdizione e con la pericolosa conseguenza di generare sfiducia da parte del popolo nell’operato della magistratura.

I mass media non si limitano a riportare informazioni, ma contribuiscono alla costruzione di una narrazione, selezionando autonomamente i fatti ritenuti più rilevanti, enfatizzando taluni elementi e spesso trascurandone altri altrettanto rilevanti per la specificità del caso. Il risultato di tale operazione è che l’opinione pubblica tende a sviluppare un giudizio sulla base di informazioni incomplete e nella maggior parte dei casi veicolate in un’ottica di spettacolarizzazione. La narrazione fatta dai media porta ad una costante personalizzazione dei casi giudiziari, attraverso la costruzione delle figure del “colpevole” e della “vittima” favorendo la formazione e la rapida diffusione di convinzioni solide e difficilmente modificabili.

A ciò si aggiunge il fenomeno della verità mediatica, quasi sempre alternativa a quella processuale, che consente di anticipare e soppiantare il processo istituzionale presentando al pubblicoinformazioni parziali, talvolta non verificate. Si arriva così ad una giustizia senza processo e, soprattutto, ad una “verità” noncurante delle forme e che si fonda su rappresentazioni semplificate dei fatti, basate sulle logiche dell’apparenza che tuttavia i media finiscono indirettamente per accreditare come certezza acquisita.

Il risultato di questo meccanismo risiede nella distorsione della percezione collettiva della vicenda giudiziaria. Essa può risultare profondamente condizionata dalla narrazione mediatica, dando luogo ad una rappresentazione dei fatti nettamente distinta da quella processuale, ma che si impone come estremamente convincente agli occhi dell’opinione pubblica.

L'influenza del processo mediatico sul processo ordinario

La distorsione della percezione collettiva non rimane limitata al solo piano sociale, ma spesso si riflette anche sul processo penale ordinario, creando una pressione ambientale sulle parti che rischia di compromettere l’imparzialità del giudizio.

Gli stessi magistrati giudicanti possono essere condizionati dall’influenza della narrazione mediatica. Quando una vicenda, infatti, è fatta oggetto di notevole attenzione da parte dei media, e si crea un fronte colpevolista, il giudice è inevitabilmente condizionato e nel pronunciare il verdetto di condanna o di assoluzione è chiamato a dichiarare, al contempo, da che parte sta: se sta dalla parte dell’opinione pubblica, che si aspetta la condanna, o dalla parte di imputati che nella maggior parte dei casi il pubblico considera già colpevoli.

Pur dovendosi ribadire che il giudice è tenuto a decidere in piena autonomia e imparzialità, non può però escludersi che si tratta comunque di un soggetto umano, inserito in un determinato contesto sociale e culturale e quindi indubbiamente esposto alle dinamiche che lo circondano. In presenza di una forte e convinta pressione mediatica non si deve escludere il rischio che questi fattori incidano, quantomeno sul piano ambientale, sulla percezione del caso. Inoltre, è bene ricordare che il giudice esercitando la sua funzione non deve effettuare una “caccia al colpevole” volta all’esclusivaindividuazione dell’artefice del reato, ma deve accertare la responsabilità penale sulla base delle regole acquisite e nel rispetto delle regole processuali. Egli è vincolato dal principio del libero convincimento e alla regola del giudizio “oltre ogni ragionevole dubbio”. Tale impostazione, tuttavia, si pone in contrasto con le logiche mediatiche che si pongono come obiettivo l’individuazione immediata di un colpevole.

Il caso Yara Gambirasio e la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza

Il caso Yara Gambirasio rappresenta un paradigma del processo mediatico in Italia, in quanto si è verificata una forte spettacolarizzazione ed il coinvolgimento diretto dell’opinione pubblica. Il 12 ottobre 2018 Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’omicidio della giovane ragazza di Brembate.

Questo caso si è da subito contraddistinto per l’impatto che ha avuto tra il pubblico. Infatti, già durante le indagini, si è potuta riscontrare una forte presenza mediatica che ha coinvolto giornalisti ed emittenti televisivi che hanno coperto ogni fase in modo intensivo spesso anticipando o influenzando la percezione pubblica.

Anche dopo che la sentenza è passata in giudicato, data la forte mediaticità del caso, il condannatoha spesso rilasciato interviste anche dalle mura del carcere, partecipando a programmi dall’alto impatto mediatico. Nel 2024 è stata addirittura registrata la docuserie “Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio” che ha aumentato ancora di più il clamore e lo scetticismo del pubblicoriguardo la sentenza ed alimentando dubbi circa la correttezza della decisione giudiziaria, nonostante Bossetti fosse già stato dichiarato colpevole al più alto grado di giudizio.

Tale dinamica evidenzia chiaramente le criticità del rapporto tra informazione mediatica e giustizia, in particolare con riferimento alla violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Il principio di presunzione di non colpevolezza è sancito dall’articolo 27, comma 2 della nostra Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e stabilisce che ogni individuo debba essere considerato non colpevole fino alla condanna. Il processo mediatico va a ledere significativamente tale principio in quanto ciò che risultato realmente significativo per i mass media, specie nei casi di cronaca più viva, è fornire immediatamente il nome di un colpevole; infatti, nell’opinione collettiva la pubblicazione di notizie sulla stampa in ordine all’indagato/imputato determina inesorabilmente l’anticipazione di un giudizio di colpevolezza

La presunzione di non colpevolezza opera in un duplice ambito: si parla di “regola di giudizio” e“regola di trattamento” dell’imputato. Nella prima definizione, la legge vuole che l’imputato sia presunto innocente, che la sua colpevolezza debba essere provata secondo la formula contenuta nell’articolo 533 c.p.p: “al di là di ogni ragionevole dubbio”. In pratica la regola di giudizio descrive l’intensità che deve avere l’onere della prova nel processo penale e definisce il criterio con cui il giudice è chiamato a decidere. Più precisamente secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata” e inoltre, il rischio della mancata prova di colpevolezza dell’imputato è addossato al pubblico ministero, per cui in caso di dubbio è sempre l’accusa a soccombere e l’imputato deve essere prosciolto.

Nel secondo caso, la regola di trattamento pone l’imperativo di trattare l’imputato come innocente in tutto il corso del procedimento fino a condanna definitiva, fatta eccezione per alcune misure cautelari limitative della libertà applicabili a chi non è ancora definitivamente dichiarato colpevole, previste dal nostro ordinamento e considerate legittime finché seguano specifiche condizioni di applicabilità e abbiano a fondamento valide esigenze e che allo stesso tempo rispettino i diritti che devono essere garantiti all’imputato.

È dunque evidente come il processo mediatico si ponga in tensione con entrambe le dimensioni della presunzione di non colpevolezza appena descritte. Da un lato contribuisce a formare nell’opinione pubblica un convincimento circa la responsabilità dell’imputato, incidendo sulla regola di giudizio; dall’altro elude la regola di trattamento in quanto l’imputato/ indagato viene sovente considerato dai media come colpevole già nelle fasi iniziali del procedimento.

Il processo mediatico come condanna anticipata

L’anticipazione del giudizio di colpevolezza da parte dei mass media conduce a quella che è forse la conseguenza più grave del processo mediatico, ossia la configurazione di una vera e propria forma di “condanna anticipata”. Può infatti configurarsi una duplicazione di sofferenza per l’imputato, sia esso colpevole o innocente, in quanto alla sofferenza connessa al processo penale si aggiunge quella derivante dalla spettacolarizzazione della vicenda e dal giudizio parallelo fornito dai media e non necessario alle esigenze di accertamento processuale. Tale duplicazione richiama per analogia il principio del ne bis in idem, configurando un’indebita reiterazione della sofferenza connessa al procedimento penale. Allo stesso tempo pone problemi anche rispetto ai principi di proporzione ed eguaglianza, poiché determina una maggiore afflittività non proporzionata alla colpevolezza del fatto ed un trattamento diseguale rispetto ad altri soggetti non esposti mediaticamente.

Conclusione

È possibile quindi affermare che il processo mediatico è ormai un fenomeno profondamente radicato nelle società moderne, ma allo stesso modo altamente problematico dal punto di vista giuridico, non limitandosi a svolgere una funzione normativa, ma pretendendo di incidere concretamente sulla percezione dei fatti, influenzando l’opinione pubblica e spesso anche il concreto svolgimento del processo penale. È necessario bilanciare attentamente il diritto di cronaca con la tutela dei diritti fondamentali dell’imputato. L’informazione è sì un elemento essenziale, ma non può trasformarsi in strumento in grado di incidere sulla dignità degli individui.



Bibliografia

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