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Il sovraffollamento carcerario in Italia

  • 7 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Articolo a cura di Chiara Pii

Revisionato da Matteo Biasetti

Il sovraffollamento carcerario

A partire dal 2015, fino ad oggi, se non consideriamo l’eccezione registrata nel 2020 a causa delle misure deflattive adottate per la pandemia, si è registrato un aumento progressivo delle presenze all’interno delle carceri italiane e conseguentemente una continua crescita del tasso di affollamento. Secondo gli ultimi dati ufficiali del Ministero della Giustizia, infatti, il 31 marzo 2026 il totale dei detenuti presenti era pari a 63.997, a fronte di una capienza regolamentare di 51.259 posti (calcolata senza tenere conto di eventuali situazioni transitorie che possono alterarne il valore). Sebbene i dati mostrino quindi un tasso di affollamento del 124,8%, alcune stime che tengono conto dei posti effettivamente disponibili segnalano valori più elevati, che nell’ultimo anno hanno raggiunto anche un tasso del 138%.

Dunque è evidente come il sovraffollamento carcerario rappresenti oggi un drammatico problema strutturale del sistema penitenziario italiano. Questo fenomeno provoca gravi conseguenze sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista umano, impedendo la piena realizzazione della funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione e rendendo difficoltoso il reinserimento sociale del condannato.Fondamento Normativo

Il fondamento normativo del transfer pricing è rappresentato dall’arm’s length principle, codificato all’art. 9 del Modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OECD) di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo cui le condizioni delle transazioni tra imprese associate devono essere conformi a quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. Tale principio è ulteriormente sviluppato nelle OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, che costituiscono lo standard internazionale di riferimento. Nell’ordinamento giuridico italiano, esso è recepito dall’art. 110, comma 7, TUIR, nonché dal D.M. 14 maggio 2018, che disciplina i criteri applicativi. L’applicazione concreta del principio richiede un’analisi funzionale basata su funzioni svolte, rischi assunti e asset utilizzati, con particolare attenzione, a seguito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), agli intangibili e alle funzioni DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation). Nonostante la sua impostazione teorica, il transfer pricing si presta a essere utilizzato per finalità di pianificazione fiscale aggressiva, consentendo alle multinazionali di allocare profitti in giurisdizioni a bassa imposizione e di ridurre la base imponibile nei Paesi ad alta tassazione. Come evidenziato in dottrina, esso si colloca al confine tra applicazione tecnica delle norme e pianificazione strategica della fiscalità di gruppo.

Caso Perenco

In tale prospettiva, il caso Perenco assume particolare rilevanza. Il gruppo, operante principalmente nel settore petrolifero dagli anni '70, si caratterizza per una struttura societaria articolata e fortemente frammentata, nella quale la catena di controllo si sviluppa attraverso una pluralità di entità giuridiche localizzate in diverse giurisdizioni. In particolare, la struttura evidenzia una sequenza multilivello: la società operativa Perenco UK Limited, con sede a Londra, risulta controllata da Perenco S.A (Società Anonima), con sede nelle isole Bahamas, la quale è a sua volta partecipata al 100% da Perenco International Limited, anch’essa localizzata nella medesima giurisdizione offshore.

Un caso concreto: Carcere di San Vittore

Un caso emblematico, per quanto riguarda la drammatica situazione delle carceri italiane dal punto di vista del sovraffollamento e delle problematiche che questo comporta, è rappresentato dalla Casa Circondariale di San Vittore (Carcere di San Vittore). Questo istituto rientra tra i primi 10 istituti italiani per sovraffollamento, presentando un tasso di circa il 200%. Secondo i dati aggiornati all’8 aprile 2026 dal Ministero della Giustizia i posti regolamentari sono 702, di cui solo 478 posti effettivamente disponibili, mentre il numero di detenuti registrati è pari a 949.

Inoltre, San Vittore è una casa circondariale, ovvero una struttura per persone in attesa di giudizio o con una pena inferiore ai cinque anni, motivo per il quale gli ingressi e le uscite sono particolarmente frequenti: dalle celle di San Vittore ogni anno passano circa diecimila detenuti, numero tra i più alti in Italia. 

Peraltro il carcere milanese si distingue per alcuni record ed eccezionalità che contribuiscono a rendere maggiore il peso del sovraffollamento per i detenuti, ma anche per il personale, all’interno della struttura.

Infatti, si tratta di un istituto in cui due terzi dei detenuti sono stranieri (di 35 paesi) e di essi l’80% sono irregolari, per un terzo invece sono giovani ex minori non accompagnati, per i quali il rischio di recidiva risulta particolarmente elevato. Per questa categoria di detenuti uno degli elementi più problematici riguarda le telefonate: per gli italiani infatti risulta più semplice contattare la famiglia, ma per gli altri possono volerci anche mesi. Molti volontari del carcere testimoniano, a riguardo, che la comunicazione con l’esterno è fondamentale e che per i detenuti il sentirsi isolati è ovviamente fonte di grande crisi.

La seconda rilevante eccezionalità di San Vittore è che i tossicodipendenti, secondo i dati di maggio 2025, sono circa il 60%, ovvero il doppio della media nazionale. All’interno dell’istituto è difficile che qualcuno si occupi davvero delle loro dipendenze, considerando che perfino per l’iscrizione al Serd dell’istituto, passaggio necessario per l’affido a una comunità esterna, è necessario un documento di identità, che molti detenuti non possiedono.

Infine, San Vittore si distingue per il numero di detenuti con diagnosi psichiatriche gravi: nel 2025 il 45% dei detenuti aveva una diagnosi di questo tipo, portando le percentuali della struttura milanese a numeri 7 volte superiori alla media nazionale. Questa particolarità è indice delle condizioni di fragilità di molti detenuti all’interno del carcere, dei quali talvolta sono gli stessi compagni di cella a doversi occupare, ricoprendo il cosiddetto ruolo di “piantoni”.

A queste unicità si aggiungono il regime chiuso dell’istituto (a eccezione del Reparto La Nave, destinato al trattamento di pochissime persone con dipendenze, si sta in cella fino a 22 ore al giorno) e la scarsità di personale (di agenti di polizia penitenziaria ma anche di psicologi, di mediatori linguistici, ecc.). 

Queste criticità, tuttavia, non riguardano solo San Vittore. La situazione descritta, pur particolarmente significativa, non rappresenta un caso isolato, bensì riflette le condizioni di moltissimi istituti penitenziari italiani.

Le cause

Il sovraffollamento carcerario ha delle conseguenze drammatiche sui diritti umani, sulla salute e sulla sicurezza all’interno degli istituti: elementi che, come segnalato anche dai Rapporti di Antigone (associazione che da anni monitora le condizioni delle carceri italiane), hanno un forte impatto anche sul rischio di recidiva dei detenuti e che contribuiscono al fallimento della funzione rieducativa della pena.

In primo luogo, il sovraffollamento comporta minori spazi disponibili per i singoli detenuti, con conseguente deterioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere, a causa di scarsa igiene, mancanza di aria e temperature talvolta insostenibili, soprattutto in estate. Inoltre, in questo contesto i detenuti più fragili, in particolare quelli con dipendenze o malattie psichiatriche, subiscono un peggioramento delle loro condizioni dovuto alla mancanza di personale e in generale di centri, all’interno e all’esterno del carcere, che possano occuparsi di tali aspetti. È proprio a causa di queste gravi condizioni che si assiste a un alto tasso di autolesionismo e di suicidi all’interno del carcere, si consideri, ad esempio, che nel 2025, secondo il bilancio di Antigone, si sono suicidati 79 detenuti. Si tratta di dati drammatici, indici delle inumane e critiche condizioni di vita dei detenuti.

Oltretutto, all’interno degli istituti penitenziari, a causa del sovraffollamento, si assiste anche ad una problematica di natura giuridica. Infatti, alcuni dei diritti tutelati dalla Costituzione italiana, ma anche dalla CEDU, sono continuamente e quotidianamente violati: si verificano una perdita della dignità umana, una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti e del diritto alla salute.

Testimonianza di tali violazioni è rappresentata dalla Sentenza Torreggiani, adottata l’8 gennaio 2013, con la quale la Corte EDU ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Con tale sentenza, la Corte EDU ha dunque affermato che l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana. Per di più, adottando la procedura della sentenza pilota, la Corte ha ampliato la sua applicazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla Corte stessa riguardanti l’Italia e aventi ad oggetto questioni di sovraffollamento carcerario.

Infine, il fenomeno del sovraffollamento comporta un vero e proprio fallimento del fine rieducativo della pena previsto dall’articolo 27 della Costituzione. A causa della mancanza del rispetto dei limiti di capienza previsti dalle strutture e della conseguente insufficienza di personale, le attività previste all’interno del carcere, tra le quali anche quelle di natura professionale, scarseggiano impedendo un adeguato reinserimento all’interno della società e determinando un aumento dei casi di recidiva.

Conclusione

In conclusione, la gravità della situazione in cui versano le carceri italiane e le conseguenze che ne derivano rendono necessario un urgente intervento statale volto a riformare e migliorare il sistema penitenziario.

Tra le possibili soluzioni al problema del sovraffollamento vi è un maggiore utilizzo delle misure alternative, ovvero sanzioni consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario. Queste, oltre a ridurre l’affollamento all’interno delle strutture penitenziarie, possono rendere più semplice il reinserimento all’interno della società.

Allo stesso modo anche una riduzione della custodia cautelare, usata solo nei casi eccezionali, contribuirebbe a diminuire il numero di persone in attesa all’interno del carcere, le quali, anche a causa dei lunghi tempi del sistema giudiziario, contribuiscono all’affollamento delle carceri.

Infine, sarebbe auspicabile un intervento della Corte costituzionale, qualora fosse chiamata a pronunciarsi sul tema dell’assenza di strumenti adeguati a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento. Infatti, se già in passato, con la sentenza Torreggiani, la Corte EDU aveva evidenziato come il sovraffollamento possa compromettere il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e il principio di umanità della pena, nessun intervento ha risolto il problema in modo definitivo. Risulta quindi fortemente necessario sollecitare il legislatore al fine di adottare misure più efficaci, nonché garantire condizioni di detenzione conformi ai principi costituzionali e agli obblighi internazionali.


Bibliografia

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