La nuova responsabilità del Sindaco nelle S.p.A
- advocacylitigation
- 29 apr
- Tempo di lettura: 5 min
Articolo a cura di Alberto Sussetto
Revisione a cura di Alexia Rossi

Introduzione
La Legge 14 marzo 2025, n. 35 (pubblicata nella G.U. 28 marzo 2025 n. 73), ha notevolmente innovato la disciplina applicabile in materia di responsabilità dei sindaci nelle società per azioni, ex art. 2407 c.c. Il tema, a lungo dibattuto, era divenuto sempre più attuale per le pressioni esercitate dalle associazioni professionali di categoria, che hanno sempre visto il Collegio Sindacale come l’anello debole della struttura corporativa delle società di capitali. La nuova disciplina mira a rafforzare le tutele dei sindaci, introducendo una maggiore equità fra i vari organi societari.
La situazione prima della novella
Il precedente sistema prevedeva che i sindaci, oltre a dover adempiere ai loro doveri con la diligenza professionale ex art. 1176 c.c, secondo comma, richiesta dalla natura dell’incarico, fossero responsabili per la verità di quanto da loro attestato e per il mantenimento del segreto professionale sulle informazioni in loro possesso. Ma soprattutto, il previgente comma secondo dell’art. 2407 recitava “essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Di fatto, veniva così a gravare sui sindaci, anche secondo la dottrina prevalente, una responsabilità (civile) bifronte: la prima per fatto proprio, derivante dalla violazione degli obblighi di diligenza, la seconda concorrente con quella degli amministratori, come culpa in vigilando. A ciò ovviamente vanno aggiunte le sanzioni penali, che colpiscono in maniera analoga sia amministratori che sindaci.
L’intenzione del legislatore
Sebbene la Suprema Corte avesse più volte ribadito che il nesso fra il danno e la mancata azione/vigilanza dei sindaci avrebbe dovuto essere soggetto a oneri probatori particolarmente stringenti, in concreto questi ultimi erano vittime di azioni di responsabilità al pari gli amministratori, subendo gli effetti nefasti di una parificazione di fatto fra la responsabilità degli amministratori e dei controllori. Pur essendo infatti i due ruoli ben distinti, specialmente nella prassi concorsuale non era raro che il liquidatore sfruttasse la solidarietà posta dall’art. 2407 c.c., comma secondo per escutere prima i sindaci, soggetti solitamente solvibili in quanto obbligati a stipulare assicurazioni professionali, spesso particolarmente onerose.
Se si prende in considerazione il fatto che gli emolumenti riservati ai membri del Collegio Sindacale sono sovente molto inferiori a quelli previsti per i membri dei Consigli di Amministrazione, risulta evidente l’esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che attribuiva a soggetti diversi responsabilità e rischi sostanzialmente uguali a fronte di compensi sensibilmente differenti. O almeno, tale era la percezione delle associazioni professionali di categoria e delle compagnie assicuratrici, nonché del presente legislatore.
La novella in sé
Giungiamo così alla Legge n. 35/2025, che ha sostituito il comma due dell’articolo citato in precedenza, introducendone al contempo uno ulteriore. L’attuale formulazione del secondo comma dell’art. 2407 c.c recita infatti: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. L’ultimo comma di nuova immissione prevede invece che “l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.
Novità principale è quindi l’introduzione di un sistema a scaglioni di limitazione del danno, volto a riconoscere una responsabilità “proporzionale” in capo ai sindaci, in nome di una maggiore equità. Ed effettivamente, il legislatore parrebbe cogliere nel segno. Non a caso, il codice fa sistematicamente riferimento alle dimensioni e all’assetto della società/ impresa quando si tratta di determinare i necessari assetti organizzativi, amministrativi e contabili che gli amministratori devono mettere in atto: sembra dunque ragionevole ricondurre ad un criterio quale il compenso, presumibilmente legato alla dimensione della società, la possibile responsabilità dei sindaci nel momento in cui si decide di intervenire in tale senso.
Ulteriormente, è doveroso notare come gran parte dei paesi europei abbia ormai da tempo posto limiti analoghi, per quanto forse meno stringenti.
Sempre da principi di equità è stata ispirata l’introduzione dell’ultimo comma, che modifica il termine di prescrizione per l’azione di responsabilità verso i sindaci, in precedenza esercitabile entro cinque anni dalla cessazione dalla carica. Tale termine era infatti meno favorevole di quello previsto per i revisori legali, ex. art.73 d.lgs. 39/2010, per cui la relativa azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla presentazione della relazione sul bilancio. Ne derivava così un’ulteriore differenza di trattamento, ritenuta ingiustificata dal legislatore attuale, per cui le azioni relative ai danni causati nell’anno si andavano a prescrivere in cinque anni per il revisore, mentre tale termine era sospeso fino alla cessazione dalla carica per i sindaci.
Ora le due situazioni sono state parificate, decorrendo la prescrizione anche per questi ultimi dal momento della presentazione della loro relazione sulle operazioni dell’esercizio precedente.
Possibili problemi
Tuttavia, il dettato letterale della norma pare essere in parziale contrasto con l’intento dichiarato nella relativa relazione illustrativa: infatti, la proporzionalità regressiva degli scaglioni di responsabilità determina a sua volta differenze di trattamento non giustificate qualora il compenso previsto si collochi in prossimità del cambio di scaglione.
Se consideriamo, ad esempio, una retribuzione di 9.500 euro annui, il tetto massimo di responsabilità sarà di 9.500 x 15 = 142.500 euro, mentre con un compenso di 10.500 euro esso sarà pari a 10.500 x 12 = 126.000 euro. Tali numeri potrebbero facilmente indurre, in realtà, le società a preferire compensi più bassi, finendo con il far corrispondere a un minor costo per le società stesse una paradossale maggiore responsabilità del sindaco.
Un possibile correttivo, già prospettato in dottrina, riguarda la possibilità di interpretare la norma in maniera tale da rispettarne la ratio, calcolando i limiti massimi nello stesso modo in cui sono calcolate le aliquote dell’imposta sui redditi. Tornando all’esempio precedente, ad un compenso di 10.500 euro corrisponderebbe così un tetto massimo di 10.000 x 15 + 500 x 12 = 156.000 euro, comunque maggiore dei 142.500 euro relativi all’emolumento di 9.500 euro.
Tutto questo considerato, non possiamo che constatare con interesse come questa novella potrebbe comportare una importante, se non radicale, considerazione della disciplina del Collegio Sindacale, con possibili modifiche della responsabilità, eventualmente anche penale dei membri dello stesso, in ossequio all’intenzione legislativa di rendere maggiormente proporzionale il rischio da essi sopportato.
Bibliografia
Dal 12 aprile limitata la responsabilità dei sindaci- M. Meoli, Eutekne.info
La riforma della responsabilità dei sindaci impone una riflessione di sistema- M. Boidi, M. Riverditi, Eutekne.info
Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2025 - "Applicazione dei multipli del compenso per il danno dei sindaci a rischio di incongruenze" - Bozza - De Angelis
La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, G. Romano, Eutekne.info
Testo della proposta di legge Atto Camera 1276
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