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Evento legittima difesa

6 ott
Tempo di lettura: 4 min

Articolo a cura di Filippo Manca


Introduzione

La legittima difesa è uno di quegli istituti del diritto penale nei quali il confine tra ciò chel’ordinamento consente e ciò che, invece – per molti, sorprendentemente – punisce emerge con particolare evidenza, soprattutto quando dall’astrattezza delle norme si passa alla concretezza dei casi di cronaca.


Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa quale causa di giustificazione. Quando sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla norma, si prevede che, in determinate circostanze, la tutela di un diritto proprio o altrui possa rendere lecita una condotta altrimenti penalmente rilevante.


È stabilito che non è punibile chi abbia commesso il fatto perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Dietro una formulazione apparentemente semplice si nascondono, tuttavia, diversi requisiti che devono essere accertati nel caso concreto.


Anzitutto, deve sussistere il pericolo attuale di un’offesa. Non è quindi sufficiente cheun’aggressione si sia verificata in passato, né che si tema genericamente che possa verificarsi in futuro. Il pericolo, infatti, deve essere presente nel momento in cui il soggetto reagisce. È proprio l’attualità a distinguere, in particolare, la difesa dalla reazione avvenuta successivamente all’aggressione. Quando il pericolo è ormai cessato, la condotta non è più diretta a respingere un’offesa in corso, e rischia di assumere carattere ritorsivo, quando non vendicativo.


L’offesa deve inoltre essere ingiusta, ossia non giustificata da nessuna norma, e può riguardare non soltanto la vita o l’incolumità fisica, ma, nei limiti previsti dalla legge, anche altri diritti propri o altrui.


Il terzo requisito è rappresentato dalla necessità della difesa. La reazione deve presentarsi come necessaria per neutralizzare il pericolo; la legittima difesa non attribuisce, dunque, un generico diritto di reagire contro chi abbia commesso un’aggressione, ma consente una condotta difensiva nella misura in cui essa sia funzionale a fronteggiare un’offesa attuale.


Infine, il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. La valutazione in questo ambito non si risolve affatto nel mero confronto tra i mezzi utilizzati dall’aggressore e quelli impiegati da chi si difende, ma richiede di considerare complessivamente i beni giuridici coinvolti e le circostanze concrete nelle quali si verifica il fatto. È proprio l’accertamento in concreto di questi elementi a rendere l'applicazione dell'art. 52 particolarmente complessa.


Una disciplina specifica è prevista per la cosiddetta legittima difesa domiciliare. Dopo un primo intervento del 2006, la materia è stata nuovamente modificata dalla legge n. 36 del 2019, che ha rafforzato la posizione di chi reagisce a un'aggressione all'interno della propria abitazione o negli altri luoghi indicati dalla legge, compresi quelli destinati all’esercizio di un'attività commerciale o professionale.


La riforma del 2019 ha inciso anche sull’art. 55 c.p., relativo all’eccesso colposo. Si parla di eccesso quando il soggetto si trova in una situazione nella quale potrebbe astrattamente operare una causa di giustificazione, ma supera colposamente i limiti entro i quali l’ordinamento consente di agire.


Con riferimento ad alcune ipotesi di difesa domiciliare, il legislatore ha previsto la non punibilità di chi abbia agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità trovandosi in condizioni di minorata difesa – ossia in presenza di fattori di luogo, personali o temporali di cui il soggetto agente approfitta nella commissione del fatto del reato – o in stato di grave turbamentoderivante dalla situazione di pericolo in atto.


È chiaro, dunque, quanto sia difficile tradurre in una regola generale situazioni che, nella realtà, si sviluppano spesso in pochi secondi e in condizioni di paura e forte concitazione. Essendo un tema assai delicato, non sorprende che i casi concreti di cronaca sollevino sempre un acceso dibattito pubblico.


Non si può ignorare, in questo senso, la recente discussione – per giorni dominante a livello mediatico – relativa al caso del gioielliere piemontese Mario Roggero. Nell’aprile del 2021, dopo una rapina nella propria gioielleria di Grinzane Cavour, Roggero inseguì all’esterno dell’attività i rapinatori, uccidendone due e ferendone un terzo. Nel luglio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione.


Nei giudizi di merito era stata esclusa la legittima difesa perché, nel momento in cui furono esplosi i colpi, l’aggressione era ormai terminata e i rapinatori si stavano dando alla fuga. Il punto decisivo, dunque, non riguardava soltanto la proporzione della reazione, ma uno dei presupposti fondamentali dell’art. 52: l’attualità del pericolo.


Differente è stato l’esito del caso riguardante Mario Cattaneo, l’oste-tabaccaio di Casaletto Lodigiano che nel 2017 sparò durante un tentativo di furto nel proprio locale, provocando la morte di uno degli intrusi. Nel 2024 la Corte d’Appello di Milano ha confermato il verdetto di primo grado, ossia la sua assoluzione dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa, attribuendo rilievo anche allo stato di grave turbamento nel quale l’uomo aveva agito.


I due casi, pur profondamente diversi per dinamica e circostanze, mostrano allora perché sia difficile individuare in astratto il punto preciso nel quale finisce la difesa e inizia l’eccesso. Non basta individuare chi abbia iniziato l’aggressione o chi sia stato vittima di un reato: occorre stabilire se, nel preciso momento della reazione, esistesse ancora un pericolo attuale, se la condotta fosse necessaria per fronteggiarlo, se vi fosse proporzione tra difesa e offesa e quale rilievo debbano assumere le altre

circostanze del caso concreto.


Per saperne di più, e nella speranza di soddisfare la vostra curiosità, vi invitiamo a partecipare all’evento organizzato in data 7 ottobre dall'associazione Advocacy & Litigation, da titolo “Legittima difesa sotto processo”, dedicato all’evoluzione della disciplina italiana e alla sua applicazione nei casi di cronaca.

 

 
 
 

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