Articolo a cura di Luca Garrone
Revisione a cura di Riccardo Moggio

Il segreto di stato: storia e basi legislative
Il segreto di Stato è un istituto giuridico che si pone come obiettivo la protezione di informazioni, documenti o atti la cui conoscenza potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, la difesa dello stato, le relazioni internazionali o altri interessi ritenuti cruciali.
Le questioni inerenti a tale disciplina sono particolarmente complesse e critiche, in quanto tale istituto è un limite al tradizionale criterio di trasparenza dell’attività politica, tipica delle democrazie liberali occidentali. Infatti è proprio su quest’ultimo principio che si regge lo Stato di diritto.
A primo impatto potrebbe sembrare che il segreto di Stato sia in contrasto con il principio cardine sopra citato. Questo principio, tuttavia, non può essere teorizzato in modo “assoluto”. Infatti, si ritiene che il segreto di stato rappresenti l’eccezione alla regola generale che permette di salvare la regola stessa, e non può essere eliminato in nessuno dei sistemi democratici.
Nel corso degli anni diverse norme hanno disciplinato tale istituto. Dapprima alcune fattispecie di reato del Codice Rocco e il regio decreto 11 luglio 1941 n.1161 sul segreto di stato militare. Si è poi deciso di ricondurre tale legislazione in un unico testo organico: la legge 24 ottobre 1977, n. 801 (istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e il segreto di Stato).
Tale disciplina è stata poi superata dalla più recente legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, e nuova disciplina del segreto di Stato).
In particolare la Legge 24 ottobre 1977, n.801 è stata emanata durante gli anni di piombo, un periodo storico segnato da terrorismo interno e instabilità politica, elementi che hanno sicuramente condizionato la stesura della norma. Oltre alla disciplina sul segreto di stato si prevedeva l’istituzione del SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) e del SISDE (Servizio per le Informazioni e la sicurezza democratica). In questo caso il segreto di stato era regolato in maniera più generica, in quanto non erano previsti né limiti di durata, né preventivi controlli parlamentari. La figura cardine che aveva il compito e il potere di apporre il segreto di Stato era il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma veniva allargata la responsabilità anche al Ministro dell’Interno e al Ministro della Difesa.
Al contrario, la legge 3 agosto 2007, n.124 nasce in un contesto di globalizzazione e di nuove minacce, come il terrorismo internazionale di matrice jihadista. La legge si occupò di una riorganizzazione strutturale dei servizi segreti attraverso l’istituzione dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna). Entrambe le strutture erano in collegamento tramite il DIS (dipartimento delle informazioni per la sicurezza).
Riguardo al segreto di Stato si prevedeva una disciplina più stringente. In Primis veniva istituita una gerarchia più chiara, con maggiori responsabilità al solo Presidente del Consiglio dei Ministri, unica figura che può apporlo o confermarlo, senza alcuna possibilità di delega. Inoltre vengono previsti elementi di “razionalizzazione”dell’istituto, come la durata massima del segreto -quindici anni rinnovabili per altri quindici in casi eccezionali, fino ad un massimo di trent’ anni- e un rafforzamento del controllo attraverso il coinvolgimento del COPASIR (comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica). Tale comitato è una commissione bicamerale del nostro parlamento: significativo è il fatto che per “prassi” la sua presidenza viene affidata ad un membro dell’opposizione parlamentare. Vista la delicatezza dell’istituto che, come detto in precedenza, potrebbe essere un limite ai principi cardine di trasparenza e libertà di informazione, è importante che maggioranza e opposizione non creino aspro dibattito politico a riguardo, ma trovino modi e luoghi per creare sinergia su temi cruciali per la sicurezza della nostra nazione.
Ritornando sul piano normativo, la legge n. 124 del 2007 prevede il dovere di rimozione del vincolo di segretezza, da parte sempre del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora vengano meno i presupposti e le esigenze che ne avevano giustificato l’apposizione. Al contempo, come detto, qualora invece si ravvisi la necessità, per sole ragioni di eccezionale gravità, di rinnovarne l’apposizione si deve segnalare che l’estensione temporale della secrezione non può mai superare i trent’anni.
Evoluzione storica e dottrinale
Entrambi testi organici hanno ripreso e sviluppato i contenuti di importanti decisioni della Corte costituzionale. Per tutti i tipi di segreto la questione fondamentale è sempre l’individuazione del titolo di legittimazione e le tecniche di tutela, in quanto il segreto di Stato pone l’importante problema di gerarchia dei valori.
Come sempre accade in questi casi si effettua un bilanciamento attraverso il criterio di proporzionalità: concorrono diritti che non possono essere ordinati in una gerarchia. Tuttavia, possiamo specificare che, prima del 9/11, evento che ha drasticamente cambiato la visione delle democrazie occidentali sul tema, il concetto di sicurezza nazionale era considerato interesse legittimo di natura collettiva meritevole di tutela. Poteva agire dunque come limite esterno all’esercizio dei diritti e delle libertà, come la libertà di circolazione o di riunione, in circostanze limitate nel tempo e specifiche. Successivamente, la sicurezza nazionale ha iniziato ad essere considerata come diritto soggettivo dalla dottrina di maggioranza e da importanti studiosi italiani come De Vergottini. Addirittura, alcuni hanno fatto un ulteriore passo in avanti arrivando a considerarla non solo un diritto, ma un principio fondamentale, gerarchicamente sovraordinato, che ,pertanto, non deve entrare in una operazione di bilanciamento.
Presidenti del Consiglio dei ministri e segreto di stato: rapporto controverso
Fondamentale in tema di apposizione di segreto di Stato è dunque la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 1946 ad oggi si sono alternati 31 Presidenti alla guida di ben 68 governi, e le polemiche sul tema non sono mai mancate.
Celebre è, per esempio, la provocazione dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che disse che “non esistono segreti di Stato che non siano già noti” e che “secondo una vecchia tradizione, se si vuole tutelare una notizia, l’autorità ha un solo sistema: non lasciare nulla per iscritto e mentire oralmente”.
Non esiste una lista completa ed esaustiva che elenchi tutte le volte che il segreto di Stato è stato apposto, ma conosciamo alcuni casi noti che hanno tenuto banco, anche mediaticamente, nel corso degli anni.
Possiamo citare la strage dell’Italicus, Ustica e le stragi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia e della Stazione di Bologna.
É altresì interessante vedere come i diversi Presidenti del Consiglio hanno affrontato il tema. Ad esempio Romano Prodi, presidente del Consiglio dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008, ha avuto un approccio bilanciato, apponendolo solo in situazioni cruciali, come il caso Abu Omar. Al contrario il Presidente Silvio Berlusconi nei suoi 11 anni al governo dell’Italia ha più volte posto il segreto di Stato, in particolare durante il IV governo Berlusconi, dal 2008 al 2011, sollevando critiche e polemiche.
Apposizione del segreto di stato sull’invio delle armi in Ucraina: approccio differenziato
In questi ultimi anni si è tornato a parlare di segreto di stato in merito all’invio delle armi, da parte dei vari paesi dell’alleanza atlantica, all’Ucraina. Alcuni stati, come la Germania, hanno preferito adottare un sistema trasparente. Infatti, sul sito del ministero della difesa tedesco, è possibile consultare la lista di ciò che il governo federale ha concesso all’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa.
Al contrario, il nostro paese ha apposto sin da subito il segreto di stato su tale delicata materia, principalmente per scorporare questa importante decisione politica dal logoramento che un dibattito pubblico avrebbe sicuramente innescato.
In particolare, in base al “Decreto Ucraina”, il Ministero della Difesa è autorizzato a inviare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina «previo atto di indirizzo della Camere» e in deroga a quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990, che regola le esportazioni di armi dall’Italia. Tale disposto normativo prevede infatti che il nostro paese non possa inviare armamenti a nazioni in guerra senza autorizzazione da parte del parlamento.
Il segreto di stato è stato apposto in un primo momento da parte del governo Draghi nel 2022, subito dopo l’inizio della guerra, ed è stato in seguito confermato dal governo Meloni, sebbene recentemente il ministro della Difesa Guido Crosetto abbia aperto ad una parziale desecretazione degli atti. Occorre tuttavia specificare che su tali materie il governo ha l’obbligo di tenere informato il Copasir, che periodicamente sottopone ad audizione il ministro della Difesa e il sottosegretario con delega ai servizi segreti. Tutti i membri del comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica conoscono dettagliatamente il contenuto dei vari “pacchetti militari” che il nostro paese ha fornito all’Ucraina, ma al pari dei membri del governo, sono tenuti a non divulgare tali informazioni poiché coperte da segreto di stato.
Conclusione
Il segreto di stato è un argomento complesso e affascinante che da sempre alimenta discussioni e incalza il dibattito pubblico.
Si continuerà a parlare di questo tema per molto tempo, dal momento che le sfide geopolitiche, economiche e di intelligence spingeranno, probabilmente, nel prossimo futuro, il nostro paese ad utilizzare questo strumento più e più volte, rendendo sempre più plastico il naturale scontro che spesso intercorre tra democrazia e sicurezza nazionale.
SITOGRAFIA:
Il segreto di stato tra normativa e giurisprudenza [Risorsa elettronica in formato PDF] : il caso "Abu Omar" e il caso "Pollari"
Mancuso, Giorgia, 1987-; Vedaschi, Arianna degree supervisor; Università Bocconi, degree granting institution
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