Articolo a cura di Anna Clara Castellani e Andrea Carbonelli
Revisione a cura di Carlo Matarazzo
Il diritto sorge come strumento per regolare le relazioni che si instaurano in collettività umane. Grazie al diffondersi di innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo della telematica, lerelazioni economiche e commerciali che si estendono a livello globale hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza. Posti dinanzi a problemi che non possono risolvere autonomamente, i governi nazionali cercano di dotarsi di strumenti comuni, che vanno oltre lo Stato. Accanto a poteri pubblici territoriali ultrastatali, tra cui specialmente l’Unione Europea, vi è un pullulare di poteri pubblici mondiali funzionali e settoriali, ognuno con un proprio compito specializzato.
Per tratteggiare alcune caratteristiche di questo fenomeno è possibile seguire la tradizionale distinzione tra diritto pubblico, inteso con riferimento all’organizzazione e all’azione istituzionale, e diritto privato. I notevoli progressi tecnologici del settore bellico nel corso del Novecento sono stati la ragione determinante che ha spinto gli Stati a compiere tentativi verso la creazione di unacostituzione in grado di istituire un ordinamento giuridico a livello internazionale, ossia a rinunciare all’uso della forza nella risoluzione delle controversie. Particolarmente rilevanti a tal proposito sono l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e l’Unione Europea (Ue).
Il caso dell’Onu, la sovranità sull’uso della forza
L’Onu fu creata alla fine della Seconda guerra mondiale come strumento per mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale come tentativo di rilanciare il progetto, fallito, della Società delle Nazioni e oggi include 193 Stati membri. Alla base c’è l’idea che l’uso della forza debba esserecentralizzato, ossia che gli Stati non possano farvi ricorso, né minacciare di utilizzarla se non per legittima difesa individuale o collettiva e fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie. Tuttavia, rimane inattuato il capitolo VII della Carta, il quale prevede che i singoli Stati mettano a disposizione diretta delle Nazioni Unite le loro forze armate per costituire un suo esercito. In alternativa, previo accordo dei cinque membri permanenti (reso possibile solo dopo il crollo del blocco sovietico), il Consiglio di sicurezza delega uno o più Stati disposti ad agire, oppure richiede agli Stati di fornire propri contingenti per missioni di pace sotto il comando dell’Onu.
Il caso dell’Ue, un nuovo ordinamento sovranazionale
Di maggior successo, l’Unione Europea nasce e si sviluppa come risposta agli orrori delle due guerre mondiali combattute nella prima metà del Novecento, definite anche guerre civili europee perché scatenate da nazioni del continente le une contro le altre. La volontà politica di garantire una pace duratura nella regione è concretamente perseguita attraverso la realizzazione di un mercato unico europeo (premessa per la futura unificazione politica). L’adesione a questo processo di integrazione ha inciso in modo particolare sul potere legislativo degli Stati membri, poiché certi atti delle istituzioni europee hanno valore di fonte del diritto nell’ordinamento interno dei singoli Stati (regolamenti) oppure indirizzano in modo vincolante l’esercizio della funzione normativa (direttive). Inoltre, vi sono organi espressione della stessa Unione europea (Commissione, Corte di Giustizia) che hanno l’obbligo giuridico di agire nel solo interesse dell’Unione, oltre che il compito di applicare direttamente la disciplina dei Trattati e di risolvere le questioni interpretative sollevate dalla disciplina comunitaria. In altre parole, gli Stati membri hanno convenuto di cedere parte della loro sovranità in un numero di materie via via crescente, costituendo un ordinamento giuridico sovranazionale distinto, ma che coesiste con i diversi ordinamenti nazionali, che regola le relazioni internazionali tra gli Stati membri e che conferisce ai cittadini posizioni giuridiche che sono effettivamente tutelate dai sistemi giudiziari domestici e comunitari.
L’unificazione del diritto privato e commerciale nel mercato globale: sfide e progetti di soft law
Dal punto di vista del diritto internazionale privato, si va sviluppando sempre di più una visione globale con riguardo ai temi che maggiormente influiscono nel corretto funzionamento del mercato transfrontaliero, ovvero i campi del diritto commerciale e privato, con particolare attenzione allaregolamentazione dei contratti. In questo, viene d’aiuto il diritto comparato, che studia i diversi ordinamenti giuridici, li pone a confronto e ne evidenzia similitudini e differenze. Questo è un valido strumento per il raggiungimento dell’unificazione del diritto, che rende più chiari e uniformiquei settori del diritto privato e commerciale maggiormente coinvolti nelle interazioni tra diversi stati e tra i loro cittadini.
Nel corso degli anni ci sono stati vari progetti per la costruzione di un diritto unificato, sia a livello europeo che globale. Associazioni importanti come UNIDROIT e UNCITRAL sono in prima linea nella ricerca finalizzata alla omogenizzazione dei principi del diritto, elaborando così testi che cercano di accomodare i bisogni pratici del commercio moderno, fornendo un quadro flessibile che rifletta i nuovi costumi nella pratica legale. Di grande rilevanza sono, in particolare, i seguenti progetti: Principles of European Contract Law (PECL) e UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), essendo l’area del diritto contrattuale più naturalmente portata all’internazionalizzazione e standardizzazione. Mentre PECL ha una taratura europea e può essere applicata ai c.d. contratti “B2B” e “B2C”, PICC dall’altro lato ha una portata più globale, governando cioè le transazioni transnazionali ed è applicabile soltanto a contratti “B2C”. PECL è stato definito come la nuova “Lex Mercatoria”, ed è largamente usato soprattutto nell’ambito dell’arbitrato internazionale come strumento per interpretare i testi e colmare le lacune delle esistenti convenzioni internazionali come, per esempio, della Convention on International Sales of Goods (CISG).
Quest’ultima rappresenta uno sforzo internazionale nell’armonizzazione del diritto contrattuale, regolando i cosiddetti contratti “B2B”, cioè tra due parti necessariamente “business” di stati diversi. È stata concepita, dunque, per eliminare la frammentazione nella regolamentazione di determinate discipline legali, che nasce quando le parti appartengono a differenti sistemi legali nella contrattazione di vendite transnazionali. In America, l’associazione American Law Institute (ALI), nel 1981, ha redatto un progetto per un codice unificato di leggi che regolano la costituzione dei contratti in un modo tale da trattare gli U.S. in modo da considerare gli Stati Uniti come unica giurisdizione anziché cinquanta separate. Questo progetto rappresenta l’intento di andare oltre al particolarismo legale all’interno dei singoli stati, cercando quindi diovviare al problema incombente della frammentazione del diritto.
Molti di questi progetti, anche se non tutti, rientrano nella categoria delle “soft law”, cioè quelle leggi o regolamentazioni che non sono vincolanti per lo stato, a differenza delle “hard law”, che rappresentano le varie regolamentazioni e leggi “ufficiali”. Nonostante non vincolanti, sono frequentemente scelti e usati dalle parti che intendono regolare i termini dei loro contratti,soprattutto nell’ambito dell’arbitrato ove, anche se le parti dovessero non esplicitamente sceglierle, potrebbero essere applicate direttamente dalle corti. Venendo all’Europa, molti sono stati i tentativi di creare un Codice civile unificato, in particolare negli anni ’80, quando il Parlamento Europeoespresse l’intenzione di adottarlo. Il più recente tentativo risale al 2011, quando, tuttavia, ogni progetto è stato abbandonato a causa di un significante scetticismo e di una crescente opposizione. La barriera predominante era rappresentata da coloro che sostenevano che l’Unione Europea si fondasse sul principio della sussidiarietà che, attuando un progetto di unificazione dei testi, sarebbe risultato privato di significato.
La prassi arbitrale a livello internazionale
Oltre a poter parlare di un diritto sostanziale globale, i cui tratti sono stati, fino a qui, delineati, è possibile parlare anche di un diritto globale processuale. Tanto i soggetti privati quanto gli Stati sopperiscono alla mancanza di un sistema giudiziale sovraordinato e sovrano, che possa garantire in modo efficace l’effettività del diritto, ricorrendo ad arbitrati internazionali. Esigenze commerciali hanno dato impulso alla creazione di strumenti per una rapida risoluzione delle controversie a livello internazionale: il Tribunale Permanente di Arbitrato (PCA) ha sede all’Aia e si occupa di controversie tra Stati; la Corte internazionale di arbitrato, istituita a Parigi nel 1923, opera presso la Camera di Commercio Internazionale (ICC) nell'ambito del commercio internazionale tra parti private; il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimenti (ICSID), con sede a Washington, è un’istituzione della Banca Mondiale e decide le controversie che sorgono tra parti private e tra Stati in materia di investimenti internazionali.
In conclusione, la ritrosia degli Stati a cedere parti della propria sovranità costituisce l’ostacolo principale alla costituzione di un ordinamento giuridico globale che possa portare e garantire una pace duratura a livello internazionale. Ciononostante, questa riluttanza è bene compensata dall’iniziativa privata e istituzionale sia per quanto riguarda la produzione del diritto, tramite strumenti di “soft law”, sia per quanto riguarda l’effettività del diritto, ricorrendo ad arbitrati internazionali.
BIBLIOGRAFIA:
Treccani. "Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti"
Codice Civile. Edizione aggiornata.
Sirena, Pietro. Introduction to Private Law. Oxford University Press
Augusto Barbera e Carlo Fusaro. Corso di diritto costituzionale
Torrente, Andrea e Piero Schlesinger. Manuale di diritto privato. Giuffrè Editore
Campobasso, Gian Franco. Manuale di diritto commerciale. Utet
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