Articolo a cura di Francesco Sagliocco e Andrea Urso
Revisione a cura di Carlo Matarazzo
Il matrimonio è un istituto giuridico di antiche origini, presente in varie forme in quasi tutte le culture e ordinamenti sociali del mondo. La sua regolamentazione varia significativamente da paese a paese, riflettendo differenti visioni culturali, sociali e giuridiche. L’opportunità di un’analisi comparata delle norme sul matrimonio in alcuni paesi europei e non europei può essere un punto d’inizio per indagare le ragioni storiche e sociali che hanno portato a queste differenze e comprendere come la stratificazione culturalecambi da una comunità sociale all’altra.
In Europa
In Italia, il matrimonio può essere giuridicamente diviso in due categorie: infatti si suole distinguere il matrimonio “civile” (disciplinato dagli articoli 79 c.c. e ss.) da quello “religioso” che, invece, dispiega effetti civili solo se celebrato secondo i requisiti stabiliti dal Concordato tra Stato e Chiesa cattolica del 1984 (dapprima Patti Lateranensi del 1929).
Successivamente, gli articoli 143-147 c.c. definiscono diritti e doveri dei coniugi, come l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, coabitazione e fedeltà da rispettarsi fino alla durata del vincolo matrimoniale. Sul lato patrimoniale, inoltre, il sistema italiano prevede la possibilità per i coniugi di scegliere tra due regimi, o “convenzioni” patrimoniali - scelta da effettuarsi al momento della celebrazione o successivamente mediante atto pubblico: la comunione dei beni (automatica, salvo diverso accordo) e la separazione dei beni, che però, si badi bene, riguarda solo quelli già di proprietà di una parte ante nuptiam. Peraltro, la legge italiana solo di recente ha riconosciuto le unioni civili per le coppie omosessuali (l. 76/2016).
Qui bisogna sottolineare che la disciplina del “matrimonio concordatario”, che ha valore civile se celebrato con rito religioso cattolico, è una pietra miliare della storia giuridica e sociale italiana, rappresentando una testimonianza dell’importanza storica della Chiesa cattolica; questa disciplina non solo ha plasmato la morale e la cultura del Paese, ma ha anche inciso in maniera determinante sulla legislazione matrimoniale. Nella società italiana, il matrimonio ha così mantenuto un significato profondamente religioso, riconosciuto anche dallo Stato, che legittima la celebrazione religiosa come equivalente alla cerimonia civile.
Invece, se si dà uno sguardo oltre il territorio italiano, la legislazione francese - in primis - per quanto in linea con quella italiana in tema di diritti e doveri dei coniugi, richiede perentoriamente che tutti i matrimoni abbiano un rito civile per essere giuridicamente riconosciuti: i matrimoni religiosi non hanno quindi alcun effetto legale e possono essere celebrati quali elementi accessori alla procedura legale. Questo riflette il principio di laicità (laicité) del sistema francese, che separa nettamente la sfera religiosa da quella civile, così come stabilito dalla storica “legge sulla separazione tra Stato e Chiese” del 1905.
Lo stesso si può dire per la disciplina contenuta nel BGB tedesco, dove è interessante notare che, pur in un contesto laico, la tradizione religiosa può mantenere un ruolo culturalmente forte. Molte coppie tedesche, infatti, scelgono comunque di celebrare anche un matrimonio religioso, pur sapendo che questo non produceeffetti legali.
Da ciò si intuisce come in Francia e Germania la separazione tra Stato e Chiesa, frutto di secoli di evoluzioni sociali e politiche, sia più netta. L’influenza della Rivoluzione Francese è evidente nel concetto di uguaglianza e laicità, che ha determinato l’evoluzione della normativa matrimoniale come un istituto esclusivamente civile, in cui la cerimonia religiosa è una scelta personale e priva di effetti legali. In Germania, similmente, la riforma protestante e l’influenza di pensatori laici hanno contribuito a stabilire una netta separazione tra diritto e confessioni religiose.
Una tale distinzione tra matrimonio civile e celebrazione religiosa, poi, si può riscontrare anche nelle discipline di molti ordinamenti scandinavi come Norvegia e Svezia, ma non in quello britannico o quello Spagnolo, dove, invece, con le dovute differenze, sono riconosciuti sia il matrimonio civile sia quello religioso, inclusi riti di diverse confessioni (ad es., anglicano, ebraico, musulmano), purché autorizzati dallo Stato.
La Spagna, in questo contesto, rappresenta un’eccezione interessante: storicamente influenzata dalla Chiesa Cattolica, che ha avuto un ruolo dominante fino alla fine del regime di Francisco Franco, seppur riconoscendo formalmente solo il matrimonio civile, continua comunque a consentire il matrimonio concordatario per le coppie cattoliche, sebbene con una rilevanza minore rispetto all’Italia.
Nel Regno Unito il quadro, invece, è più complesso, poiché nonostante lo stretto rapporto tra la Chiesa Anglicana e lo Stato, nel tempo si è diffuso un modello più pluralistico: oggi i matrimoni religiosi, sia anglicani che di altre confessioni riconosciute, hanno effetti civili, ma devono essere registrati presso le autorità statali. Questo riflette una società che, pur nel rispetto della tradizione religiosa, ha accettato un quadro giuridico in cui tutte le confessioni hanno pari dignità rispetto alla normativa matrimoniale.
Fuori dall’Europa
Viceversa, se si guarda oltre l’area europea, negli Stati Uniti, dove il matrimonio è disciplinato a livello statale, quindi per mezzo di previsioni legislative che possono variare significativamente, la Costituzione sancisce una chiara separazione tra Stato e Chiesa, cosicché solo il matrimonio civile ha valore legale. Tuttavia, molte cerimonie religiose possono acquisire effetti civili se registrate presso lo Stato e rispettano i requisiti legali statali; in questo senso, un matrimonio religioso è riconosciuto civilmente, ad esempio, se è officiato da un celebrante autorizzato (che può essere un leader religioso riconosciuto come tale dallo Stato).Pensando, poi, alle scene strappalacrime di molti film americani, ci si rende conto che il matrimonio religioso negli Stati Uniti è molto comune e spesso coincide con il matrimonio civile, nonostante la cerimonia religiosa da sola non comporti diritti legali. Perciò, indipendentemente dalla fede o dalla denominazione, i coniugi devono comunque rispettare le normative statali riguardo al matrimonio, divorzio, e diritti coniugali, dato che alcuna autorità religiosa è riconosciuta come superiore a quella statale in materia matrimoniale. Tale approccio è espressione dall’ideale di libertà religiosa promosso dai padri fondatori, che vede in una tale separazione una garanzia di pluralismo e autonomia individuale.
In America Latina, invece, i sistemi giuridici riflettono un’influenza storica della religione più forte, in particolare della Chiesa cattolica. Infatti, in molti paesi latinoamericani, nonostante il matrimonio religiososia formalmente distinto da quello civile, le tradizioni sociali fanno sì che spesso quello religioso sia percepito come la forma matrimonio principale, o quasi “normale”. La maggior parte degli stati richiede comunque una cerimonia civile affinché l’unione sia riconosciuta con effetti giuridici.
Nel continente asiatico, di contro, la legge giapponese riconosce solo il matrimonio civile: la Costituzione giapponese e il Codice civile richiedono che le coppie si registrino presso le autorità locali per ottenere riconoscimento legale (in una procedura molto più semplice di quella italiana), nonostante le coppie celebrino spesso una cerimonia religiosa secondo lo stile shintoista o, in minor misura, cristiano. La normazione giapponese, perciò, rispecchia una visione secolare del diritto, che tratta il matrimonio come un contratto sociale piuttosto che come un sacramento religioso.
Anche in Cina, il matrimonio civile è l’unico riconosciuto dallo Stato, in linea con la visione laica e statalista della società. Le cerimonie religiose sono poco comuni e non hanno alcun effetto giuridico, sebbene alcuni cittadini scelgano di celebrare il matrimonio secondo le tradizioni locali o religiose. Addirittura, il giorno delle nozze, di solito, non coincide con il giorno in cui il matrimonio viene registrato e, normalmente, il matrimonio viene celebrato settimane o mesi dopo la firma dei documenti. In questo contesto, se la tradizione confuciana ha a lungo visto il matrimonio come un’istituzione volta a garantire la stabilità familiare e sociale, più che un’unione religiosa, con l’avvento del regime comunista, il matrimonio è stato formalmente regolato dallo Stato, cosicché solo il matrimonio civile possa dispiegare effetti giuridici.
In conclusione…
Risulta, qui, chiaro come gli istituti giuridici, specialmente quello del matrimonio, che conserva in sé anche forti connotati religiosi, dipendano in larga misura, per la loro disciplina, dal retaggio culturale e dalle mutevoli sensibilità sociali. Del resto, a prescindere dalla prospettiva (filosofica) che si sceglie di adottare, è innegabile che il diritto sia prima di tutto un fenomeno sociale perché, come ci insegnano le prime pagine di ogni manuale di diritto, ubi societas, ibi (et) ius.
BIBLIOGRAFIA:
Per il diritto italiano, Libro I, Titolo VI Codice civile “Del matrimonio” https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/
Per il diritto francese, Livre Ier, Titre V, “Du Marriage”, Code Civilhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117710?init=true&nomCode=mNqhdw%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000006117710#LEGISCTA000006117710
Per il diritto tedesco, BGB, Buch 4 “Familienrecht”
Per il diritto inglese, “Marriage Act” 1949 e “Marriage (Registrar General’s Licence) Act”1970
Per il diritto spagnolo, Titolo IV, Libro I, Código Civil e Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015)
Per il diritto statunitense
Per il diritto dell’America latina
Código Civil Brasileiro - Livro IV, Título I, Subtítulo I “Do Casamento”https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70327/Código%20Civil%202%20ed.pdf
Per il diritto cinese e giapponese
Per l’analisi storica e sociale
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