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Referendum e affluenza referendaria

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 2 giorni fa

Articolo a cura di Margherita Romei

Revisionato da Guya Scaringi

Introduzione

L’affluenza ai referendum e la sua variazione negli anni, a partire dal 1946 ad oggi, sono sempre state rilevanti per comprendere a pieno la tendenza all’esercizio del diritto di voto dei cittadini e il loro maggiore o minore interesse rispetto a determinate tematiche. Mai come oggi, dopo il 58,93% di affluenza registratosi nel referendum costituzionale del 22 e 23 Marzo, risulta attuale e centrale questa tematica.

Il referendum è il principale strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla democrazia, e proprio per questo suo intrinseco valore democratico deve essere sempre tenuto in grande considerazione. Il referendum abrogativo è disciplinato in modo specifico all’articolo 75 della Costituzione italiana, mentre il referendum costituzionale all’articolo 138 della stessa.

Il primo, ai sensi dell’articolo 75, è indetto per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, e hanno diritto di parteciparvi tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati, ossia tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Perché il referendum abrogativo sia valido serve che sia raggiunto il quorum costitutivo, ossia che si rechi ai seggi almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto.

 Il referendum costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, riguarda leggi di revisione della Costituzione o altre leggi costituzionali, ed è previsto se ne fanno domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione di leggi di tal genere, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori, o ancora cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (quorum deliberativo), ma non si ha alcun tipo di quorum costitutivo.

A queste due forme principali di referendum di ambito nazionale si affiancano poi i referendum rilevanti a livello regionale o locale.

Affluenza ai referendum negli anni

Confrontando i dati dell’affluenza ai referendum a partire dal 1946 ad oggi, è evidente un calo molto significativo.

Inizialmente, infatti, dal ’46 al ’97 si registrava una affluenza oscillante tra l’80% (tendente addirittura al 90% nei primissimi referendum) e il 60%, ad eccezione del 43,13% registratosi in occasione del referendum del ’90 in merito alla caccia, all’accesso dei cacciatori ai fondi privati e all’uso di pesticidi.

In questi cinquanta anni, quindi, si sono registrati dati di affluenza sempre molto elevati, nonostante i quesiti multipli, gli eventuali tecnicismi e le diverse tematiche che hanno caratterizzato i referendum.

È da notare soprattutto che in nessuno di questi si è mai registrata una affluenza minore del quorum del 50%, e quindi tutti i referendum abrogativi sono risultati come referendum validi.

Si registra un calo molto significativo e anche duraturo dal ’97 ad oggi, fino a toccare soglie bassissime, come ad esempio al referendum del 2022, al quale soltanto il 20,93% degli aventi diritto di voto si è recata a votare. Proprio la presenza di percentuali così basse ha portato un gran numero di referendum abrogativi ad essere dichiarati invalidi per mancato raggiungimento del quorum, più precisamente il 45% dei 73 referendum abrogativi totali.

Tra questi dati fortemente negativi spiccano tuttavia alcuni momenti in cui sono stati raggiunti valori più elevati, anche se mai riconducibili a quelli ottenuti nei primi referendum.

Si deve infatti ricordare l’affluenza del 49,58% nel referendum del 1999, relativo all’abolizione del voto di lista in merito all’elezione della Camera dei Deputati; l’affluenza del 53,85% nel referendum costituzionale del 2006, volto alla modifica della parte seconda della Costituzione; l’affluenza del 53,84% nel referendum costituzionale relativo alla riduzione del numero dei parlamentari.

Valori ancora più elevati si sono poi registrati in due occasioni: nel 2011, con un referendum abrogativo che ha registrato il 57,02%, ultimo referendum abrogativo ad oggi ad essere dichiarato valido per il raggiungimento del quorum, e nel 2016 con un referendum di approvazione della legge di riforma costituzionale, con una affluenza pari addirittura al 68,84%, picco che non veniva raggiunto dal ‘95.

Infine, con l’ultimo referendum costituzionale che si è tenuto nell’anno in corso, si è nuovamente ottenuto un valore elevato, pari al 58,93%.

Cause della variazione dell’affluenza

È proprio la presenza del quorum nei referendum abrogativi e la sua assenza nei referendum costituzionali, che deve portare ad analizzare diversamente l’affluenza agli stessi.

La bassa affluenza dei cittadini alle urne in occasione dei referendum abrogativi corrisponde solitamente alla volontà di invalidare il quorum e non risulta quindi sempre come un disinteressamento dei cittadini all’esercizio del diritto di voto, come si inquadra invece più frequentemente in ambito di altri referendum.

Per questa caratterizzazione specifica dei referendum abrogativi risulta quindi ancora più complesso spiegare in maniera lineare quali siano le ragioni dei cali dell’affluenza, perché non è semplice distinguere tra chi è disinteressato al quesito e chi non vota perché contrario all’abrogazione.

Un aspetto sicuramente osservabile e rilevabile in analisi dei diversi dati di affluenza è la dinamica che si crea nel momento in cui non si ha un singolo quesito ma quesiti multipli (si registrano addirittura otto quesiti nel 1993 e dodici nel 1995).

In linea generale si è portati a ritenere che referendum con singoli quesiti registrano affluenze più elevate per il maggior impatto che il quesito unico ha sui cittadini, soprattutto perché di frequente i quesiti multipli sono molto disomogenei tra loro.

È chiaro, infatti, che è più probabile che i cittadini si sentano chiamati a intervenire votando di fronte ad un singolo quesito, posto in modo chiaro e ampiamente argomentato e spiegato, rispetto che di fronte a una serie di tematiche distinte e non correlate tra loro. Nel momento in cui subentra un maggior numero di quesiti, purtroppo, la confusione e il disinteresse consequenziale dei cittadini è molto prevedibile.

Questa tendenza emerge in maniera evidente a partire dal referendum del 15 Giugno del 1997, in cui si registra una affluenza pari al 30,15%, la più bassa dal 1942, e in cui si presenta appunto una pluralità di quesiti differenti tra loro (privatizzazione, obiezione di coscienza, caccia, carriere dei magistrati, ordine dei giornalisti, incarichi extra giudiziari dei magistrati, Ministero per le politiche agricole).

Una affluenza così poco elevata (32,16%) si registra poi nuovamente nel 2000 con il referendum del 21 Maggio, anch’esso a quesiti multipli.

Tuttavia, non si può fare eccessivo affidamento a questa teoria, in quanto si sono registrate valori molto elevati anche in presenza di quesiti multipli (del 79,41% al referendum del 1981, del 65,10% al referendum del 1987, del 76,91% al referendum del 1993), così come valori esigui in presenza di singoli quesiti (del 34,05% al referendum costituzionale del 2001).

Questa è quindi solo una delle eventuali motivazioni che si possono addurre alle variazioni dell’affluenza referendaria ma non si tratta sicuramente né dell’unica causa né di una causa così tanto influente, visto che sono state registrate situazioni anche diametralmente opposte e non si può affermare la presenza di uno schema causale e consequenziale obiettivo e certo.

Da considerare è anche il grado di tecnicismo dei quesiti e la loro formulazione più o meno accessibile a tutti i cittadini.

I primissimi referendum che si sono tenuti, infatti, presentavano quesiti molto lineari e di chiara comprensione (monarchia/repubblica con l’89,08%, divorzio: sì/no con l’87,72%).

A partire già dai referendum relativi al nucleare (65,10%) o alla caccia (43,13%), le tematiche sono diventate più tecniche e di fatto rilevanti per cerchie più ristrette di elettori. Si iniziano infatti a indire referendum su ambiti più specifici, che spesso tendono a creare disinteresse in quei cittadini che non si sentono direttamente coinvolti nella materia, ossia che non percepiscono alcun tipo di impatto nella loro quotidianità.

Un altro elemento che può talvolta risultare significativo in relazione all’affluenza alle urne sono le date prefissate in cui i cittadini vengono chiamati a votare. Sicuramente far coincidere i referendum con i giorni in cui vengono indette elezioni politiche, europee, regionali o comunali può infatti essere uno strumento efficace per accrescere l’affluenza ai seggi.

Tuttavia, questa coincidenza si è verificata solo una volta, in occasione del referendum consultivo per il conferimento del mandato costituivo del Parlamento europeo, per il quale si è votato nel medesimo giorno delle elezioni europee nel 1989, con una affluenza molto elevata, pari all’80,68%.

Si deve inoltre tenere in considerazione la sfera personale del singolo cittadino, che spesso tende a percepire il proprio voto come ininfluente e irrilevante, e per questo si astiene da partecipare alla votazione. È frequente, infatti, che si sentano dichiarazioni di questo tipo, di cittadini disinteressati al voto perché non ritengono che il loro apporto possa generare alcun tipo di differenza. Si tratta in questo caso di una motivazione più soggettiva, difficilmente modificabile perché appunto legata alla sfera privata di ogni singolo cittadino e alle sue esperienze personali, ma comunque è un dato da tenere in considerazione perché porta a riflettere sulla sfiducia che si è diffusa in Italia dagli anni ’90 in poi per le istituzioni di qualsiasi tipo.

Affacciandosi all’ambito personale dei singoli cittadini si può anche rilevare come spesso vi sia la tendenza degli stessi a non voler apportare modifiche alla Costituzione, con un approccio conservativo della stessa. In questo quadro si configura anche la dinamica spesso rilevabile del ‘mobilitarsi contro’. È infatti più frequente che ci sia una mobilitazione contro qualcosa e quindi contro l’abrogazione di una norma o contro una modifica del testo costituzionale, rispetto a una mobilitazione volta a un cambiamento radicale.

Conclusioni

Risulta molto complesso ipotizzare soluzioni volte ad aumentare l’affluenza referendaria, in quanto non è chiaro quali siano gli elementi che determinano di fatto una maggiore o minore affluenza ai seggi.

Si tratta di una fattispecie complessa, composta da un numero molto vario di cause ampiamente discutibili, in quanto spesso non determinabili in maniera oggettiva.

In linea generale è sicuramente fondamentale auspicare un’affluenza referendaria sempre maggiore, ovviamente in particolare in occasione dei referendum costituzionali, in quanto l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini mostra la loro volontà partecipativa all’ordinamento democratico italiano.

È importante non solo ricercare idealmente un’affluenza sempre più significativa, ma anche impegnarsi a realizzare interventi attivi volti a incentivare il più possibile la partecipazione referendaria.

Come già detto, si può solo ipotizzare il miglior metodo di intervento, ma sicuramente anche solo cercare di presentare in maniera chiara i quesiti, in modo tale che risultino accessibili e comprensibili a tutti, in maniera il più imparziale possibile, potrebbe già essere un punto di partenza molto significativo.


Bibliografia

Manuale ‘Corso di diritto costituzionale’, Barbera, Fusaro, Caruso.


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