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Transfer pricing e pianificazione fiscale aggressiva nei gruppi multinazionali

  • 10 apr
  • Tempo di lettura: 5 min

Articolo a cura di Filippo Visconti

Revisionato da Francesca Russo

Transfer Pricing

Il transfer pricing rappresenta uno dei pilastri del diritto tributario internazionale contemporaneo, in quanto disciplina la determinazione dei prezzi nelle transazioni tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo multinazionale. In un contesto economico caratterizzato da crescente globalizzazione e mobilità dei capitali, esso assume un ruolo centrale nella ripartizione della base imponibile tra Stati. Tuttavia, l’evoluzione delle strutture societarie multinazionali e la diffusione di giurisdizioni a fiscalità privilegiata hanno messo in luce i limiti del sistema, rendendo il transfer pricing non solo uno strumento tecnico di determinazione del reddito, ma anche un potenziale veicolo di pianificazione fiscale aggressiva. L’analisi del gruppo Perenco, caratterizzato da una significativa opacità informativa e da una struttura societaria multilivello, consente di evidenziare in modo paradigmatico tali limiti strutturali del transfer pricing.

Fondamento Normativo

Il fondamento normativo del transfer pricing è rappresentato dall’arm’s length principle, codificato all’art. 9 del Modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OECD) di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo cui le condizioni delle transazioni tra imprese associate devono essere conformi a quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. Tale principio è ulteriormente sviluppato nelle OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, che costituiscono lo standard internazionale di riferimento. Nell’ordinamento giuridico italiano, esso è recepito dall’art. 110, comma 7, TUIR, nonché dal D.M. 14 maggio 2018, che disciplina i criteri applicativi. L’applicazione concreta del principio richiede un’analisi funzionale basata su funzioni svolte, rischi assunti e asset utilizzati, con particolare attenzione, a seguito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), agli intangibili e alle funzioni DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation). Nonostante la sua impostazione teorica, il transfer pricing si presta a essere utilizzato per finalità di pianificazione fiscale aggressiva, consentendo alle multinazionali di allocare profitti in giurisdizioni a bassa imposizione e di ridurre la base imponibile nei Paesi ad alta tassazione. Come evidenziato in dottrina, esso si colloca al confine tra applicazione tecnica delle norme e pianificazione strategica della fiscalità di gruppo.

Caso Perenco

In tale prospettiva, il caso Perenco assume particolare rilevanza. Il gruppo, operante principalmente nel settore petrolifero dagli anni '70, si caratterizza per una struttura societaria articolata e fortemente frammentata, nella quale la catena di controllo si sviluppa attraverso una pluralità di entità giuridiche localizzate in diverse giurisdizioni. In particolare, la struttura evidenzia una sequenza multilivello: la società operativa Perenco UK Limited, con sede a Londra, risulta controllata da Perenco S.A (Società Anonima), con sede nelle isole Bahamas, la quale è a sua volta partecipata al 100% da Perenco International Limited, anch’essa localizzata nella medesima giurisdizione offshore.

Pianificazione fiscale aggressiva

Una simile configurazione, fondata sull’interposizione di società costituite in contesti caratterizzati da limitati obblighi di trasparenza, appare idonea a garantire un elevato grado di riservatezza in ordine all’identità dei titolari effettivi (beneficial owners). Tale effetto schermante risulta ulteriormente rafforzato dalla circostanza che la società  apicale del gruppo è riconducibile a una struttura fiduciaria, identificata nel Perrodo Family Trust, che consente una separazione tra titolarità formale e disponibilità sostanziale degli asset. Ne deriva un sistema in cui la dissociazionetra proprietà giuridica e controllo economico rende particolarmente complessa l’individuazione dei soggetti economicamente beneficiari e, più in generale, la ricostruzione dei flussi finanziari infragruppo. Tale articolazione societaria non si limita a perseguire finalità organizzative, ma appare funzionale anche alla costruzione di un sistema di opacità giuridica, nel quale la moltiplicazione delle entità e la loro distribuzione in giurisdizioni offshore consentono la segmentazione delle funzioni aziendali e la creazione di una pluralità di transazioni infragruppo. In base alle OECD Transfer Pricing Guidelines, ciascuna di tali transazioni dovrebbe essere valutata autonomamente secondo il principio di libera concorrenza; tuttavia, in gruppi altamente integrati, tale approccio risulta difficilmente applicabile nella pratica. Sebbene non emergano evidenze pubbliche dettagliate circa la natura specifica dei flussi infragruppo, tale configurazione è coerente con modelli di pianificazione fiscale aggressiva nei quali i profitti vengono allocati in contesti a bassa imposizione, sfruttando le asimmetrie tra ordinamenti fiscali. In questo senso, il transfer pricing tende a perdere la sua funzione originaria di strumento di valutazione per assumere una funzione allocativa della base imponibile tra Stati.

Criticità del sistema

Le criticità del sistema emergono con particolare evidenza. In primo luogo, l’assenza di comparabili affidabili, nonché transazioni o imprese indipendenti che vengono utilizzate come termine di confronto per verificare se un prezzo infragruppo è conforme al principio di libera concorrenza, rende difficile applicare il principio arm’s length in modo oggettivo, soprattutto in settori caratterizzati da elevata integrazione verticale. In secondo luogo, il sistema si fonda sulla separate entity approach, che considera le imprese associate come entità autonome, mentre nella realtà economica i gruppi multinazionali operano come unità integrate con decisioni centralizzate. In terzo luogo, l’asimmetria informativa tra contribuente e amministrazione fiscale, accentuata dalla presenza di strutture offshore e dalla natura privata del gruppo, limita l’efficacia dei controlli.

Riforme

Le riforme internazionali degli ultimi anni hanno tentato di affrontare tali criticità. Il progetto BEPS ha rafforzato il legame tra allocazione dei profitti e creazione del valore, introducendo le funzioni DEMPE per gli intangibili e limitando l’uso di strutture puramente artificiali. Successivamente, l’introduzione della Global Minimum Tax, recepita nell’Unione europea con la Direttiva 2022/2523, ha imposto un livello minimo di imposizione del 15%, riducendo l’incentivo a spostare profitti verso giurisdizioni a tassazione nulla. Tuttavia, tali interventi non eliminano il ruolo del transfer pricing, che continua a determinare la localizzazione dei profitti all’interno del gruppo multinazionale.



Bibliografia

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, art. 9

OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris, 2022

OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10 – Final Reports, Paris, 2015

OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project – Explanatory Statement, 2015

Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a un livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, comma 7

Decreto Ministeriale 14 maggio 2018, Linee guida in materia di prezzi di trasferimento

Avi-Yonah, R. S., The Rise and Fall of Arm’s Length: A Study in the Evolution of U.S. International Taxation, Virginia Tax Review, 1997

Avi-Yonah, R. S., Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State, Harvard Law Review, 2010

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